La peculiarità di un’associazione di protezione civile (volontariato) è mantenere l’alto grado di specializzazione richiesto e raggiunto con anni di esperienza, attraverso la partecipazione di volontari disponibili ed affidabili.
A tal fine è possibile sostenere economicamente la nostra ASSOCIAZIONE affinché il grado di specializzazione raggiunto, l’impiego dei mezzi ed attrezzature necessarie sia sempre disponibile, il mantenimento efficiente dei mezzi necessari, l’uso di automezzi speciali, gruppi elettrogeni, allestimenti d’emergenza, infrastrutture ecc., l’acquisizione di nuovi prodotti, la preparazione del personale volontario e gli aggiornamenti per le molteplici emergenze, sono sempre finalizzate ad ottenere interventi risolutivi delle difficoltà nella zona di operazioni.
Dal 1998 ha acquisito lo status di O.N.LU.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), ed oggi è diventata una E.T.S. (ente del terzo settore). La personalità giuridica di diritto privato permette di finanziare l’ASSOCIAZIONE con queste metodologie:
Iscriviti come:
1) Socio Volontario quota € 50,00
2) Socio sostenitore quota € 100,00
3) Socio patrono quota € 500,00
cliccando qui puoi vedere come fare.
Nei diversi modelli di dichiarazione – CUD, modello 730, e Modello Unico Persone Fisiche – occorre:
1. firmare nel riquadro “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” (il primo dei 4 previsti)
2. indicare il nostro codice fiscale: 90022120944
Importante!
Le scelte di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille non sono in alcun modo alternative fra loro. Pertanto possono essere espresse entrambe.
Potete sostenere il nostro lavoro con una somma qualsiasi piccola o grande, come privato cittadino o con la vostra azienda.
Le erogazioni liberali effettuate a nostro favore vengono utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore.
La detraibilità interviene sull’imposte: si procede attraverso la sottrazione di una quota parte dell’importo erogato a titolo di liberalità dall’imposta sui redditi da versare. Per cui una volta determinata l’imposta sul reddito imponibile, si sottrae dalla stessa una somma pari alla quota parte dell’erogazione liberale effettuata.
La deducibilità interviene sul reddito: si procede attraverso la sottrazione dell’importo erogato direttamente dal reddito fiscalmente imponibile del soggetto erogatore. Per cui il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti nell’anno, e a quest’ultimo importo si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, le quali pertanto andranno a diminuire la base imponibile fiscale.
EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, la riforma prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti:
- Nel caso in cui il donatore “persona fisica” opti per la detrazione dall’imposta della donazione effettuata all’Odv, tale detrazione ammonterà al 35% dell’importo della donazione stessa. L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità. E’ comunque previsto un limite: l’imposta non può essere ridotta di oltre i 30.000 euro annui.
- Nel caso in cui, invece l’opzione il donatore “persona fisica” opti per la deducibilità della donazione – in denaro o in natura – l’importo deducibile della donazione sarà al massimo pari al 10% del reddito complessivo, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, non oltre ¼ dell’eccedenza può essere computata negli anni successivi.
EROGAZIONI EFFETTUATE DA SOCIETÀ
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza nei periodi successivi vale anche per le società e gli enti.
Per quanto riguarda il beni donati che danno diritto alla deduzione, si è in attesa dell’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà individuare sia la tipologia di tali beni, che la modalità della loro valorizzazione.
EROGAZIONI IN NATURA
Per quanto riguarda i beni in natura donati da società che danno diritto alla deduzione si fa riferimento al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28/11/2019 e pubblicato in GU il 30/01/2020.
Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato (art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Previsti anche dei casi specifici: nel caso di beni strumentali, si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso di beni o servizi (art 85 comma 1 lettera a) e b) del TUIR), si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze (art. 92 del Tuir).
Oltre una certa soglia è necessaria una perizia. Se il valore della cessione supera i 30.000 euro e nel caso in cui non sia possibile definirne il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrà dotarsi di una perizia giurata che ne attesti il valore riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso.
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro, il donatore deve consegnare al beneficiario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.
A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria e per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per completezza di informazione si segnala che rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore (compresi gli enti del terzo settore) non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (vedi articolo 85, comma 2, del Tuir).
La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l’Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.
I beni rientranti in tale norma agevolativa sono:
- le eccedenze alimentari, alle condizioni normativamente previste dalla legge sovra citata, ovvero trattasi di “prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione”;
- i medicinali “inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l’idoneità all’utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l’efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l’immissione in commercio in Italia”;
- gli articoli di medicazione “di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie”;
- i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presìdi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;
- gli altri prodotti che verranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Per ottenere la deducibilità
I contributi devono essere versati attraverso il sistema bancario o postale allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).
Non è quindi ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti.
Effettua la tua donazione sul Conto Corrente:
IT64 V 03069 09606 100000135434
intestato a:
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Delegazione Isernia ODV
CAUSALE DEL VERSAMENTO:
erogazioni liberali a favore dell’ANVVFC – Delegazione Isernia ODV c.f. 90022120944.
I fondi raccolti con questa causale saranno utilizzati per finalità sociali legate all’operatività dell’ANVVFC e per progetti di miglioramento, rendicontati alla chiusura di ogni bilancio annuale.